Art. 8 
 
                    Funzioni di difesa del suolo 
 
  1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo: 
    a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo  regionale
per la difesa del suolo di cui all'art. 6; 
    b) la gestione delle reti  regionali  di  monitoraggio  in  tempo
reale confluenti nel sistema integrato di protezione  civile  di  cui
alla legge regionale 64/1986; 
    c) la predisposizione e il finanziamento del Programma  regionale
degli interventi di cui all'art. 11; 
    d) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1,
relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le  competenze
dello Stato; 
    e) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1,
relativi alle opere idrauliche  di  rilevanza  regionale,  sui  corsi
d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato; 
    f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione
delle coste a esclusione dei centri abitati costieri; 
    g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui
all'art. 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3; 
    h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti
franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34; 
    i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3; 
    j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai
sensi dell'art. 57 della legge regionale 9/2007; 
    k)  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  degli
sbarramenti di  competenza  regionale  e  le  rela-tive  funzioni  di
controllo, ai sensi dell'art.  61,  comma  3,  e  dell'art.  114  del
decreto legislativo 152/2006; 
    l)  il   rilascio   dell'autorizzazione   degli   interventi   di
ripascimento degli arenili; 
    m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui  all'art.  17
sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonche'  la  verifica  della
conformita' del progetto definitivo  dell'intervento  alle  finalita'
del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 11, comma 10; 
    n) l'emissione dei pareri per il rilascio delle  concessioni  sui
beni del demanio idrico; 
    o) l'accertamento della cessata funzionalita' idraulica  ai  fini
della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente  ai
corsi d'acqua di tutte le classi e  previo  parere  dei  Consorzi  di
bonifica per i corsi d'acqua di classe 4; 
    p) il rilascio  delle  concessioni  di  estrazione  di  materiale
litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e  3,  nonche'
la  riscossione  della  quota  di  competenza  dei  relativi   canoni
demaniali; 
    q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe  1,
2 e 3; 
    r) l'imposizione di limitazioni e di  divieti  all'esecuzione  di
opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora
influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua; 
    s) il governo delle piene, mediante le attivita'  di  previsione,
di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico,
nonche'  di  regolazione  dei  deflussi,  nell'ambito   del   sistema
regionale di allertamento integrato ai fini di protezione  civile  di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la  gestione  organizzativa  e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale  per  il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile); 
    t) i servizi  di  piena  e  di  pronto  intervento  idraulico  in
coordinamento con  il  presidio  territoriale  idraulico  di  cui  al
sistema regionale di allertamento integrato  ai  fini  di  protezione
civile di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 27 febbraio 2004; 
    u)  i  servizi  idrografici  e  mareografici  consistenti   nelle
seguenti attivita': 
      1)   la   raccolta,   l'elaborazione,    l'aggiornamento,    la
trasmissione e  la  diffusione  dei  dati  idrologici  e  idrografici
relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e  alla  laguna  di
Marano-Grado; 
      2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico
e l'estensione  delle  reti  regionali  idrologiche  e  idrografiche,
nonche' degli impianti fissi di monitoraggio  e  di  rilevamento,  in
tempo differito, dello stato  idrologico  dei  corsi  d'acqua,  delle
acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado; 
    v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere  idrauliche
ai sensi degli articoli 4 e 5; 
    w) la  predisposizione,  mediante  il  concerto  delle  strutture
regionali competenti in materia di ambiente, di  risorse  agricole  e
forestali,   nonche'   di   pianificazione   territoriale,    sentita
l'Autorita' di bacino distrettuale, della relazione annuale  sull'uso
del  suolo  e  sulle  condizioni   dell'assetto   idrogeologico   del
territorio di cui all'art. 61,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
legislativo 152/2006; 
    x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche,  rilievi,
modelli,   elaborazioni   e   ogni   attivita'   tecnico-scientifica,
finalizzati alla conoscenza  delle  risorse  idriche  superficiali  e
sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete
idrografica, del trasporto solido dei  corsi  d'acqua,  del  deflusso
minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico  dei  bacini
idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonche' finalizzati  alla
conoscenza geologica del territorio regionale; 
    y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di  fiume  da
parte dei Comuni e dei Consorzi di  bonifica  il  cui  territorio  e'
compreso entro un bacino idrografico. 
  2. La Regione puo' curare la progettazione e la realizzazione degli
interventi relativi ai corsi  d'acqua  e  alle  opere  idrauliche  di
competenza comunale mediante  la  stipula  di  convenzioni  ai  sensi
dell'art. 15, comma 12. 
  3. La gestione delle opere di  regolazione  idraulica  puo'  essere
affidata dalla Regione ai Consorzi di bo-nifica o ad  altri  soggetti
pubblici sulla base di una convenzione che preveda  le  modalita'  di
gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui
la funzione di  regolazione  idraulica  sia  promiscua  con  utilizzi
idrici di tipo diverso, la Regione affida  la  gestione  al  titolare
della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi  oneri
dal canone demaniale. 
  4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di  protezione
civile di cui alla legge regionale 64/1986,  riceve  presso  la  Sala
operativa regionale sita a Palmanova tutte le  segnalazioni  inerenti
criticita' idrauliche e geologiche, nonche' rileva  tramite  la  rete
regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi  d'acqua
e attua il monitoraggio della stabilita' dei versanti montani ai fini
della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile  sul
territorio regionale  a  salvaguardia  della  pubblica  inco-lumita',
dell'ambiente e dei beni. 
  5. Sono fatte salve le  competenze  della  Regione  in  materia  di
navigazione sui corsi d'acqua di qualunque  classe,  ai  sensi  della
legge  regionale  14  agosto  1987,  n.  22  (Norme  in  materia   di
portualita'  e  vie  di  navigazione  nella  Regione   Friuli-Venezia
Giulia). 
  6. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile la  navigazione
sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonche' nelle acque  interne  e
lagunari, e' autorizzata dalla Protezione civile della Regione.