Art. 8 Funzioni di difesa del suolo 1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo: a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6; b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986; c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 11; d) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato; e) la realizzazione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato; f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri; g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'art. 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3; h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34; i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3; j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 9/2007; k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le rela-tive funzioni di controllo, ai sensi dell'art. 61, comma 3, e dell'art. 114 del decreto legislativo 152/2006; l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili; m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonche' la verifica della conformita' del progetto definitivo dell'intervento alle finalita' del finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 11, comma 10; n) l'emissione dei pareri per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico; o) l'accertamento della cessata funzionalita' idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4; p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonche' la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali; q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3; r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua; s) il governo delle piene, mediante le attivita' di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonche' di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile); t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004; u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attivita': 1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado; 2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonche' degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado; v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5; w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonche' di pianificazione territoriale, sentita l'Autorita' di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all'art. 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006; x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attivita' tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonche' finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale; y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio e' compreso entro un bacino idrografico. 2. La Regione puo' curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15, comma 12. 3. La gestione delle opere di regolazione idraulica puo' essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bo-nifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalita' di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale. 4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticita' idrauliche e geologiche, nonche' rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilita' dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica inco-lumita', dell'ambiente e dei beni. 5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualita' e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia). 6. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonche' nelle acque interne e lagunari, e' autorizzata dalla Protezione civile della Regione.