Art. 9 Funzioni relative all'utilizzazione delle acque 1. La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque: a) predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo 152/2006; b) istituzione e gestione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'art. 35; c) definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua; d) rilascio della concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali, con le modalita' di cui al titolo IV, capi III e IV; e) determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua ai sensi dell'art. 50; f) polizia delle acque relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua; g) rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semi-fissi di cui all'art. 40, comma 1, relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonche' determinazione e riscossione dei relativi canoni demaniali.