Art. 12 
 
             Interessi dovuti su versamenti e rateazioni 
 
  1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo  alla  data  di
notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli
interessi  moratori,  calcolati   giornalmente   dal   primo   giorno
successivo alla notifica dell'atto, nella misura  pari  al  tasso  di
interesse legale, su base annua, aumentato di due  punti  percentuali
ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296. 
  2. Gli  interessi  moratori  dovuti  ai  sensi  del  comma  1  sono
calcolati solo sull'importo dell'entrata  e  non  sull'intero  debito
iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi. 
  3. Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di
provvedimenti di rateazione previsti dall'art.  11  sono  dovuti  gli
interessi nella misura pari al tasso di  interesse  legale,  su  base
annua, aumentato di un punto percentuale,  in  vigore  alla  data  di
emissione del provvedimento di rateazione. 
  4. In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei  debiti,  gli
interessi sono calcolati secondo le seguenti modalita': 
      a) quelli di mora di cui al comma 1,  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  data  di  notifica  dell'atto  di  ingiunzione   di
pagamento fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione; 
      b) quelli di rateazione  di  cui  al  comma  3  sono  calcolati
secondo le regole del piano di ammortamento  c.d.  alla  francese  (a
rata costante); 
      c) in caso di  revoca  del  beneficio  della  rateazione,  sono
dovuti dal  giorno  successivo  alla  presentazione  dell'istanza  di
rateazione, gli interessi di mora ai sensi del comma 1. 
  5. Le misure dei tassi di interesse fissate  al  presente  articolo
possono    essere    oggetto    di     variazione     con     decreto
dell'Assessore/Assessora provinciale alle finanze.