Art. 14 Rimborsi delle somme indebitamente versate 1. Il debitore/La debitrice puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dall'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche. 2. La richiesta di rimborso indirizzata alla Societa' deve essere, a pena di nullita', motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica e' reperibile presso la Societa' o sul sito internet di quest'ultima. 3. Non si fa luogo a rimborso di importi inferiori a quanto stabilito dall'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. 4. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.