Art. 14 
 
             Rimborsi delle somme indebitamente versate 
 
  1. Il debitore/La debitrice puo' richiedere il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine  previsto  dall'art.  1,  comma
164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche. 
  2. La richiesta di rimborso indirizzata alla Societa' deve  essere,
a pena di nullita', motivata, sottoscritta e  corredata  dalla  prova
dell'avvenuto  pagamento  della  somma  della  quale  si  chiede   la
restituzione.  La  relativa  modulistica  e'  reperibile  presso   la
Societa' o sul sito internet di quest'ultima. 
  3. Non si fa  luogo  a  rimborso  di  importi  inferiori  a  quanto
stabilito dall'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,
e successive modifiche. 
  4. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di  rimborso  sono
determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.