Art. 15 Inesigibilita' 1. La Provincia e' costantemente aggiornata sullo stato della riscossione mediante l'accesso all'apposita sezione del programma gestionale di riscossione delle entrate. 2. Le entrate si considerano definitivamente inesigibili quando la Societa' ne abbia dato comunicazione alla Provincia nei termini e secondo le modalita' di cui al presente articolo. 3. La comunicazione di inesigibilita' deve essere effettuata da parte della Societa' entro il termine massimo di sette anni decorrenti dalla data di iscrizione del carico a riscossione coattiva di cui all'art. 6. Tale termine e' prorogabile da parte della Provincia per un periodo di due anni, previa adeguata motivazione. Alla scadenza di tale termine potranno essere disposte proroghe ulteriori di eguale durata e secondo le medesime modalita'. 4. La comunicazione di cui al comma 3 puo' essere effettuata dalla Societa' anche quando, in seguito allo svolgimento dell'attivita' di riscossione coattiva, permangano in capo al medesimo debitore/alla medesima debitrice delle posizioni debitorie residue di importo esiguo non superiore ad euro 12,00. 5. La comunicazione di inesigibilita' da parte della Societa' dovra' contenere le motivazioni dell'infruttuoso svolgimento dell'attivita' di riscossione coattiva, tra cui a titolo esemplificativo le seguenti: a) irreperibilita' accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge e delle banche dati interne della Provincia; b) improcedibilita' per limiti di importo di cui all'art. 13; c) improcedibilita' per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento; d) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo; e) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi; f) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di pignoramento mobiliare con esito negativo. 6. In seguito alla ricezione della comunicazione di inesigibilita', la Provincia, previo esperimento di una eventuale verifica nel merito della stessa e richiesta della relativa documentazione alla Societa', dispone il discarico. 7. Le cause di perdita del diritto al discarico e le regole di un eventuale contraddittorio sono concordate tra la Provincia e la Societa'. 8. Se il discarico non e' disposto entro il termine di un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di inesigibilita', le relative posizioni sono automaticamente discaricate.