Art. 15 
 
                           Inesigibilita' 
 
  1. La Provincia  e'  costantemente  aggiornata  sullo  stato  della
riscossione mediante l'accesso  all'apposita  sezione  del  programma
gestionale di riscossione delle entrate. 
  2. Le entrate si considerano definitivamente inesigibili quando  la
Societa' ne abbia dato comunicazione alla  Provincia  nei  termini  e
secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
  3. La comunicazione di inesigibilita'  deve  essere  effettuata  da
parte  della  Societa'  entro  il  termine  massimo  di  sette   anni
decorrenti dalla data di iscrizione del carico a riscossione coattiva
di cui all'art.  6.  Tale  termine  e'  prorogabile  da  parte  della
Provincia per un periodo di due anni,  previa  adeguata  motivazione.
Alla scadenza di  tale  termine  potranno  essere  disposte  proroghe
ulteriori di eguale durata e secondo le medesime modalita'. 
  4. La comunicazione di cui al comma 3 puo' essere effettuata  dalla
Societa' anche quando, in seguito allo svolgimento dell'attivita'  di
riscossione coattiva, permangano in capo  al  medesimo  debitore/alla
medesima debitrice  delle  posizioni  debitorie  residue  di  importo
esiguo non superiore ad euro 12,00. 
  5. La comunicazione  di  inesigibilita'  da  parte  della  Societa'
dovra'  contenere   le   motivazioni   dell'infruttuoso   svolgimento
dell'attivita'  di   riscossione   coattiva,   tra   cui   a   titolo
esemplificativo le seguenti: 
    a)  irreperibilita'  accertata  sulla  base  delle  banche   dati
pubbliche rese disponibili dalla legge e delle  banche  dati  interne
della Provincia; 
    b) improcedibilita' per limiti di importo di cui all'art. 13; 
    c) improcedibilita' per mancanza di beni assoggettabili a  misura
cautelare   ed   esecutiva   a   seguito    dell'avvenuta    notifica
dell'ingiunzione di pagamento; 
    d)  mancanza  o  incapienza  dei  beni  assoggettabili  a  misura
esecutiva a seguito dell'avvenuta  notifica  della  comunicazione  di
fermo amministrativo; 
    e)  mancanza  o  incapienza  dei  beni  assoggettabili  a  misura
esecutiva a seguito  di  dichiarazione  stragiudiziale  negativa  del
terzo ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi; 
    f)  mancanza  o  incapienza  dei  beni  assoggettabili  a  misura
esecutiva a seguito di pignoramento mobiliare con esito negativo. 
  6. In seguito alla ricezione della comunicazione di inesigibilita',
la Provincia, previo esperimento di una eventuale verifica nel merito
della stessa e richiesta della relativa documentazione alla Societa',
dispone il discarico. 
  7. Le cause di perdita del diritto al discarico e le regole  di  un
eventuale contraddittorio sono  concordate  tra  la  Provincia  e  la
Societa'. 
  8. Se il discarico non e' disposto entro  il  termine  di  un  anno
decorrente  dalla  data   di   ricezione   della   comunicazione   di
inesigibilita',   le   relative   posizioni   sono    automaticamente
discaricate.