Art. 17 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti. 
  2. Nel caso in cui la  riscossione  coattiva  delle  entrate  della
Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.