Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «lista di carico» o «carico»: l'elenco dei  debitori  e  delle
debitrici contenente i dati anagrafici ed identificativi  del  debito
di ciascun moroso inserito nella lista; 
    b) «entrate tributarie»: le entrate della Provincia  autonoma  di
Bolzano derivanti da imposte,  tasse,  diritti  o,  comunque,  aventi
natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia  stessa  in
base alla legislazione vigente o che  saranno  applicate  in  base  a
future leggi; 
    c) «entrate non tributarie»:  tutte  le  entrate  non  rientranti
nella  lettera  b),  tra  cui  in  particolare   modo   le   «entrate
patrimoniali di diritto pubblico», cioe' tutti i  proventi  derivanti
dal godimento di pubblici beni e  servizi  connessi  con  l'ordinaria
attivita' istituzionale, nonche'  le  sanzioni  amministrative  e  le
«entrate patrimoniali di  diritto  privato»,  cioe'  le  entrate  non
aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal  godimento
di beni e servizi connessi con attivita'  di  diritto  privato  della
Provincia; 
    d) «entrate»: le entrate di cui alle lettere b) e c).