Art. 3 
 
                          Forme di gestione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 29  gennaio  2002,
n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva  delle  entrate
della Provincia puo'  essere  effettuata  in  proprio  oppure  essere
affidata dalla stessa ai soggetti di  cui  all'art.  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali
casi   la   riscossione   viene   effettuata   con    la    procedura
dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639,  e  successive  modifiche,  seguendo  anche  le  disposizioni
contenute nel titolo II del decreto del Presidente  della  Repubblica
29  settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modifiche,  in  quanto
compatibili  (procedimento  di  ingiunzione  c.d.  «rinforzata»).  La
riscossione coattiva puo' anche essere affidata, sino a quando ancora
consentito per legge, all'Agente della riscossione. In  tal  caso  la
riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti  legislativi
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n.
112, e successive modifiche.