Art. 5 Responsabili del procedimento di riscossione coattiva 1. Il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla Societa' per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva e' il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la quale puo' delegare tale funzione a direttori e direttrici competenti per materia, anche di altre ripartizioni. 2. Per le entrate la cui gestione e' affidata dalla Provincia alla Societa', il/la Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva e' il Direttore/la Direttrice della Societa'. Egli/Essa puo' delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della Societa' con atto scritto. 3. Il/La Responsabile del procedimento di riscossione coattiva, al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, e' il Direttore/la Direttrice della Societa'. 4. Il/La Responsabile del procedimento di notificazione degli atti e' il messo notificatore/la messa notificatrice della Societa' di cui all'art. 1, commi 158, 159 e 160, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui nomina e' formalizzata con provvedimento della Provincia, previo superamento di un apposito esame di idoneita'.