Art. 5 
 
        Responsabili del procedimento di riscossione coattiva 
 
  1. Il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del  debito  a
riscossione coattiva  delle  entrate  e,  quindi,  del  merito  della
pretesa creditoria e dell'approvazione  dei  carichi  da  trasmettere
alla Societa' per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva e'
il Direttore/la Direttrice della  Ripartizione  provinciale  Finanze,
il/la quale puo' delegare tale  funzione  a  direttori  e  direttrici
competenti per materia, anche di altre ripartizioni. 
  2. Per le entrate la cui gestione e' affidata dalla Provincia  alla
Societa', il/la  Responsabile  del  procedimento  di  iscrizione  del
debito a riscossione coattiva delle  stesse  e,  quindi,  del  merito
della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere
a riscossione coattiva e' il Direttore/la Direttrice della  Societa'.
Egli/Essa   puo'   delegare   tale   funzione   a   collaboratori   e
collaboratrici della Societa' con atto scritto. 
  3. Il/La Responsabile del  procedimento  di  riscossione  coattiva,
al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e  che
ne cura ogni fase conseguente, e' il  Direttore/la  Direttrice  della
Societa'. 
  4. Il/La Responsabile del procedimento di notificazione degli  atti
e' il messo notificatore/la messa notificatrice della Societa' di cui
all'art. 1, commi 158, 159 e 160, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, la cui nomina e' formalizzata con provvedimento della Provincia,
previo superamento di un apposito esame di idoneita'.