Art. 8 
 
                    Azioni cautelari ed esecutive 
                        Procedure concorsuali 
 
  1.  Il/La  Responsabile  del  procedimento  di  riscossione  valuta
l'opportunita'  di  attivare  procedure  di   natura   cautelare   ed
esecutiva,  nonche'  ogni  altra  azione  prevista  per  legge,   con
riferimento  all'importo  del  credito,  alla  solvibilita'  e   alla
consistenza  patrimoniale  del  debitore/della   debitrice,   nonche'
all'economicita' dell'azione da intraprendere. 
  2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Societa' stabilisce
la periodicita' delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di  cui
al presente articolo. 
  3. Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo  le
disposizioni normative applicabili  al  procedimento  di  ingiunzione
c.d. «rinforzata» di cui agli articoli 3  e  4,  nonche'  sulla  base
delle procedure operative interne adottate dalla Societa'.