Art. 8 Azioni cautelari ed esecutive Procedure concorsuali 1. Il/La Responsabile del procedimento di riscossione valuta l'opportunita' di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonche' ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilita' e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonche' all'economicita' dell'azione da intraprendere. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Societa' stabilisce la periodicita' delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo. 3. Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili al procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata» di cui agli articoli 3 e 4, nonche' sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Societa'.