Art. 9 Compensi e rimborso spese per procedure di riscossione coattiva a carico del debitore/della debitrice 1. Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati gli importi corrispondenti al compenso attribuito alla Societa' per lo svolgimento della riscossione coattiva. Tali importi sono determinati nella seguente misura: a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari al 4,65 % da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6; b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari all'8% da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6. 2. Al compenso di cui al comma 1 si somma il rimborso delle seguenti spese: a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva; b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; dovranno essere inoltre oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale; nel caso di liquidazione con provvedimento giudiziale, queste sono ivi determinate; parimenti, in caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore/della debitrice le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento; c) spese gravanti sulla Societa' in caso di pagamenti da parte del debitore/della debitrice a mezzo di addebiti diretti in conto corrente (SEPA). 3. L'Assessore/Assessora provinciale alle finanze puo', con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare gli importi di cui al presente articolo.