Art. 9 
 
Compensi e rimborso spese per procedure  di  riscossione  coattiva  a
                 carico del debitore/della debitrice 
 
  1.  Al  debitore/Alla  debitrice  vengono  addebitati  gli  importi
corrispondenti  al  compenso  attribuito   alla   Societa'   per   lo
svolgimento della riscossione coattiva. Tali importi sono determinati
nella seguente misura: 
    a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta  giorni
dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in  una
percentuale pari al 4,65  %  da  calcolare  sulle  somme  iscritte  a
riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6; 
    b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente
dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in  una
percentuale  pari  all'8%  da  calcolare  sulle  somme   iscritte   a
riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6. 
  2. Al compenso di cui  al  comma  1  si  somma  il  rimborso  delle
seguenti spese: 
    a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla  riscossione
coattiva; 
    b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla
tabella di cui al decreto ministeriale  21  novembre  2000;  dovranno
essere inoltre oggetto di rimborso le spese  eventualmente  sostenute
per la difesa legale; nel  caso  di  liquidazione  con  provvedimento
giudiziale, queste  sono  ivi  determinate;  parimenti,  in  caso  di
pignoramento  mobiliare,  sono  poste  a  carico  del  debitore/della
debitrice le spese stabilite  dall'ufficiale  giudiziario/giudiziaria
che procede al pignoramento; 
    c) spese gravanti sulla Societa' in caso di  pagamenti  da  parte
del debitore/della debitrice a mezzo di  addebiti  diretti  in  conto
corrente (SEPA). 
  3. L'Assessore/Assessora provinciale alle finanze puo', con decreto
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare gli
importi di cui al presente articolo.