Art. 11 
 
            Disposizioni in materia di personale precario 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della
legge  regionale  28  gennaio  2014,   n.   5,   come   rideterminata
dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio  2015,  n.
3,  e'  incrementata  per  l'esercizio  finanziario  2015  di  24.241
migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318).  Per  l'esercizio
finanziario 2016 e' autorizzata la spesa di 21.400 migliaia di euro. 
  2. All'articolo 30, comma 5, della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni, le parole "a  far  data  dall'1
gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2016"  sono  sostituite  con  le
parole "per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di
spesa previste per ciascun anno.". 
  3.  Le  spese  autorizzate   per   l'esercizio   finanziario   2015
dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed  integrazioni,  cosi'  come  rideterminate,
dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 gennaio  2015,  n.
3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB
7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2
- capitolo 313319). 
  4.  Le  spese  autorizzate   per   l'esercizio   finanziario   2016
dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge  regionale  n.  5/2014  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,    sono    ride-terminate
rispettivamente  in  117.390  migliaia  di  euro  (UPB  7.3.1.3.99  -
capitolo 191310) e in  16.591  migliaia  di  euro  (UPB  6.3.1.3.2  -
capitolo 313319). 
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della
legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come modificata dall'articolo 1, comma 4,  della  legge
regionale n. 3/2015, e'  rideterminata  per  l'esercizio  finanziario
2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). 
  6. All'articolo 31, comma 1, della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni,  le  parole  "per  il  triennio
2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015". 
  7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni, le  parole  "previa  intesa  in
sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della". 
  8. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni nonche' all'articolo 3, comma 2,
della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza
dall'esercizio finanziario 2014" sono  sostituite  dalle  parole  "Le
disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata
in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.". 
  9. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista  dall'articolo
2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota  del  fondo  di
cui all'articolo 30, comma 7,  della  legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni, in favore dei  liberi  Consorzi
comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, e'  pari
al contributo gia' concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore
alla data del 31 dicembre 2013.