Art. 11 Disposizioni in materia di personale precario 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e' incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). Per l'esercizio finanziario 2016 e' autorizzata la spesa di 21.400 migliaia di euro. 2. All'articolo 30, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno.". 3. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2015 dall'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, cosi' come rideterminate, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sono incrementate rispettivamente di 115.503 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99, capitolo 191310) e 18.314 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319). 4. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2016 dall'articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono ride-terminate rispettivamente in 117.390 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310) e in 16.591 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319). 5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, come modificata dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, e' rideterminata per l'esercizio finanziario 2015 in 312 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318). 6. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per il triennio 2014-2016" sono sostituite con le parole "per il biennio 2014-2015". 7. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "previa intesa in sede di" sono sostituite con le parole "previo parere della". 8. All'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonche' all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 le parole "Con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.". 9. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei liberi Consorzi comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, e' pari al contributo gia' concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.