Art. 15 
 
      Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali 
 
  1. L'Assessore regionale per le  autonomie  locali  e  la  funzione
pubblica con proprio decreto determina le modalita' di  funzionamento
ed i componenti della segreteria di cui  all'articolo  43,  comma  6,
della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.   6,   come   modificato
dall'articolo  100  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2,
individuati fra gli impiegati regionali; il loro operato e' a  titolo
gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
  2. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale  6  febbraio
2008, n. 1 sono abrogati.