Art. 15 Funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali 1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con proprio decreto determina le modalita' di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'articolo 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati fra gli impiegati regionali; il loro operato e' a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 2. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 sono abrogati.