Art. 16 Spesa sanitaria 1. Quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, e' destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, al finanziamento della compartecipazione regionale di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per l'importo di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689 migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. 2. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. 3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalita' di cui al Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e' autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.