Art. 16 
 
                           Spesa sanitaria 
 
  1.  Quota  parte  del   gettito   derivante   dalla   maggiorazione
dell'aliquota dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
destinata, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  80,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al
finanziamento della compartecipazione regionale di  cui  all'articolo
1, comma 830, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  della  spesa
sanitaria  relativa  alla  quota  indistinta   delle   disponibilita'
finanziarie per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  quale  servizio
pubblico essenziale (UPB 11.2.1.3.1 - capitolo 413302) per  l'importo
di 198.952 migliaia di euro, di 142.644 migliaia di euro e di 149.689
migliaia di euro, rispettivamente, per gli esercizi finanziari  2015,
2016 e 2017. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 2  della  legge
regionale  2  maggio  2007,  n.  12   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per ciascuno degli esercizi  finanziari
2016 e 2017, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. 
  3. Per far fronte alle obbligazioni assunte per le finalita' di cui
al  Titolo  I  della  legge  regionale  20  agosto  1994,  n.  33  e'
autorizzato un limite d'impegno decennale di 1.300 migliaia di euro a
decorrere dall'esercizio finanziario 2016.