Art. 17 Norme di garanzia per la sostenibilita' del Servizio sanitario regionale 1. L'attuazione delle norme contenute nella presente legge, dalla cui applicazione scaturiscono nuovi e maggiori oneri, diretti o indiretti, a carico del Fondo sanitario regionale, e' subordinata all'autorizzazione preventiva dei Ministeri dell'economia e della salute in termini di compatibilita' con i Programmi operativi di prosecuzione dei Piani di Rientro.