Art. 17 
 
Norme di  garanzia  per  la  sostenibilita'  del  Servizio  sanitario
                              regionale 
 
  1. L'attuazione delle norme contenute nella presente  legge,  dalla
cui applicazione scaturiscono  nuovi  e  maggiori  oneri,  diretti  o
indiretti, a carico del Fondo  sanitario  regionale,  e'  subordinata
all'autorizzazione preventiva dei  Ministeri  dell'economia  e  della
salute in termini di compatibilita'  con  i  Programmi  operativi  di
prosecuzione dei Piani di Rientro.