Art. 18 Rifinaziamento leggi di spesa 1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati e sono comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015 con la tabella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. 2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.