Art. 18 
 
                    Rifinaziamento leggi di spesa 
 
  1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 -  Parte  A  allegata
alla presente legge sono determinati, per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2015-2017,  negli  importi  dalla  stessa  indicati  e  sono
comprensivi degli importi autorizzati fino al 30 aprile 2015  con  la
tabella di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  regionale  13
gennaio 2015, n. 3. 
  2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 -  Parte  B  allegata
alla presente legge sono determinati, per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2015-2017, negli importi dalla stessa indicati.