Art. 2 
 
Disposizioni in materia di residui attivi, passivi  e  perenti  e  di
                       equilibrio di bilancio 
 
  1.  Le   entrate   accertate   contabilmente   fino   all'esercizio
finanziario 2013 a fronte delle quali, alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario  2014,  non  corrispondono  crediti  da  riscuotere   nei
confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili
della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. 
  2.  Le  competenti  amministrazioni  provvedono  all'individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono  iscritte  in
apposito elenco con decreto del Ragioniere  generale  della  Regione.
Copia di detto decreto  e'  allegata  al  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2014.  Qualora,  a  fronte  delle
somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si
provvede  al  loro  accertamento  all'atto  della   riscossione   con
imputazione al conto della  competenza  dei  pertinenti  capitoli  di
entrata. 
  3. Le  somme  eliminate  nei  precedenti  esercizi  per  perenzione
amministrativa  agli  effetti  amministrativi  relative  ad   impegni
assunti  fino  all'esercizio  finanziario  2004,  non  reiscritte  in
bilancio entro la  chiusura  dell'esercizio  finanziario  2014,  sono
eliminate dalle  scritture  contabili  della  Regione  dell'esercizio
finanziario medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere  generale
della Regione si procede all'individuazione delle somme da  eliminare
ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti  e'  allegata  al
rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014. 
  4. Gli impegni di parte corrente  assunti  a  carico  del  bilancio
della Regione fino all'esercizio finanziario 2013 e quelli  di  conto
capitale assunti fino all'esercizio finanziario  2012,  per  i  quali
alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  2014  non  corrispondano
obbligazioni  giuridicamente   vincolanti,   sono   eliminati   dalle
scritture  contabili   della   Regione   dell'esercizio   finanziario
medesimo. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e  4  non  si  applicano  alle
spese  per  esecuzione  di  opere  qualora  il  progetto   dell'opera
finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia'  adottato
le deliberazioni che indicono la gara,  stabilendo  le  modalita'  di
appalto. 
  6.  Le  competenti  amministrazioni  provvedono  all'individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono  iscritte  in
apposito elenco con decreto del Ragioniere  generale  della  Regione.
Copia di detto decreto  e'  allegata  al  rendiconto  generale  della
Regione per l'esercizio finanziario 2014. 
  7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai  sensi  del  presente
articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e  sia  documentata
l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede  al  relativo
pagamento mediante iscrizione in bilancio delle  relative  somme,  da
effettuarsi con successivi  decreti  del  Ragioniere  generale  della
Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modifiche  ed  integrazioni  e  dell'articolo  47
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche  ed
integrazioni.