Art. 21 Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale 1. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 4.500 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326). 2. Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati per le finalita' di cui al comma 1, dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.