Art. 21 
 
   Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 5 della legge regionale  11
giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2015,
l'ulteriore spesa di  4.500  migliaia  di  euro  (UPB  10.3.1.3.99  -
capitolo 147326). 
  2. Il conseguimento, da parte  dei  lavoratori  utilizzati  per  le
finalita'  di  cui  al  comma  1,  dei  requisiti  per  l'accesso  ai
trattamenti pensionistici ne  determina  la  fuoriuscita  dal  bacino
delle garanzie occupazionali.