Art. 22 
 
            Misure di sostegno per il ricovero di minori 
 
  1. Il dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche
sociali, per i rapporti,  anche  in  convenzione,  con  le  comunita'
alloggio per  i  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria  minorile  nell'ambito   della   competenza   civile   ed
amministrativa, e' autorizzato a rimborsare ai  comuni,  fino  ad  un
ammontare  massimo  dell'80  per  cento,  le  spese  documentate   da
provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso  in  un
istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale
per i minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge  20
luglio 1934, n. 1404. 
  2. Le tariffe di riferimento per il rimborso ai comuni  di  cui  al
comma 1 non devono essere superiori  a  quelle  applicate  a  livello
nazionale. 
  3. Per le finalita' del comma  1  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2015 la spesa di 24.300 migliaia di euro  di  cui  10.000
migliaia di  euro  in  favore  degli  enti  di  cui  al  comma  8-bis
dell'articolo 23 della legge regionale 29  dicembre  2003,  n.  21  e
successive modifiche ed integrazioni.