Art. 23 Comunita' alloggio per i disabili psichici 1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunita' alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).