Art. 23 
 
             Comunita' alloggio per i disabili psichici 
 
  1. Per la gestione dei  rapporti,  anche  in  convenzione,  con  le
comunita' alloggio per i disabili psichici di  cui  all'articolo  76,
comma 4, ultimo periodo, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  e
successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2015, la spesa di 11.500 migliaia di euro (UPB  6.2.1.3.1
- capitolo 182519).