Art. 26 
 
                 Collegamenti marittimi isole minori 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge  regionale  9
agosto 2002, n. 12 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  315.000
migliaia di euro in ragione di 63.000  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2016 al 2020. 
  2. L'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 12/2002 e' cosi'
sostituito: 
  "4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le  isole
minori e'  regolato  da  contratti  di  servizio  aventi  durata  non
inferiore a quattro anni.".