Art. 27 Inventario dei beni immobili della Regione 1. I beni immobili della Regione sono inseriti nel Conto del patrimonio della Regione mediante apposito inventario da formarsi presso il competente dipartimento dell'Assessorato regionale dell'economia. 2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione destinati alla successiva vendita sono iscritti in apposito elenco contenente i dati di carico e scarico dei valori, previa delibera della Giunta regionale. 3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono determinati i criteri e le modalita' per la formazione e la conservazione dell'inventario.