Art. 37 Interventi in materia di enti cooperativi 1. All'articolo 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "numero dei soci" sono aggiunte le seguenti parole ", al fatturato"; b) il comma 3 e' abrogato; c) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: "7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attivita' produttive, le cooperative non aderenti alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti dall'Assessorato regionale delle attivita' produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentativita' di cui all'articolo 57, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione e' tenuta a svolgere un numero di attivita' revisionali non inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione. 7-bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all'80% alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione. 7-ter. Le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attivita' produttive, in forma digitale, i risultati delle attivita' espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalita' istituzionali nell'ambito di protocolli di legalita'.".