Art. 39 Piano di riordino degli enti regionali 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispone un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione. 2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano e' allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono definite le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, e, per particolari esigenze, i casi in cui gli organi di amministrazione mantengono 5 componenti, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.