Art. 4 Ricorso ad operazioni finanziarie 1. Il Ragioniere generale e' autorizzato nell'esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 6 e 30.000 migliaia di euro per le finalita' di cui all'articolo 10.