Art. 4 
 
                  Ricorso ad operazioni finanziarie 
 
  1. Il Ragioniere generale e' autorizzato nell'esercizio finanziario
2015  ad  effettuare  operazioni  finanziarie  per  un  importo  pari
complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui  115.000  migliaia
di euro per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 6  e  30.000
migliaia di euro per le finalita' di cui all'articolo 10.