Art. 40 Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e Consorzi di ripopolamento ittico 1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, istituita con l'articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e i Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione. 2. I saldi finali attivi di liquidazione dei Consorzi di ripopolamento ittico sono prioritariamente destinati al soddisfacimento di eventuali crediti rimasti insoddisfatti nei confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione.