Art. 40 
 
Liquidazione Ente autonomo portuale di Messina, ARSEA e  Consorzi  di
                        ripopolamento ittico 
 
  1. L'Ente autonomo portuale di Messina, istituito con  decreto  del
Presidente della Regione 10 novembre 1953, n.  270,  l'Agenzia  della
Regione siciliana per le erogazioni  in  agricoltura,  istituita  con
l'articolo 60 della legge  regionale  14  aprile  2006,  n.  14  e  i
Consorzi di ripopolamento ittico, istituiti con la legge regionale  1
agosto 1974, n. 31, ivi inclusi quelli oggetto della riorganizzazione
prevista dall'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n.  6
e successive modifiche ed integrazioni, sono posti in liquidazione. 
  2.  I  saldi  finali  attivi  di  liquidazione  dei   Consorzi   di
ripopolamento   ittico    sono    prioritariamente    destinati    al
soddisfacimento  di  eventuali  crediti  rimasti  insoddisfatti   nei
confronti di altri Consorzi di ripopolamento ittico in liquidazione.