Art. 41 
 
             Finanziamento ulteriori interventi di spesa 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 26,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2015 la spesa di 640 migliaia di euro (UPB  10.3.1.3.2  -
capitolo 148102). 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 59 della legge regionale  7
marzo  1997,  n.  6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,   e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2015,  la  spesa  di  500
migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147314). 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 128 della  legge  regionale
12 maggio 2010, n. 11  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario  2015,  la  spesa  di  7.000
migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734). 
  4. Per le finalita' di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n.
34  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB
6.2.1.3.3 - capitolo 183701). 
  5. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  2  e  8  della  legge
regionale  30  aprile  2001,  n.  4   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2015,  la
spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715). 
  6. Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge regionale  30
dicembre 1980, n. 152 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario  2015,  la  spesa  di  1.700
migliaia di euro (UPB. 9.2.1.3.3 - capitolo 373711). 
  7. Per le finalita' di cui all'articolo 17 della legge regionale 15
maggio  2013,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2015,  la  spesa  di  280
migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309). 
  8. Per  l'erogazione  di  contributi  per  il  funzionamento  delle
Universita',   degli   istituti   universitari,   degli   osservatori
astronomici,  astrofisici,   geofisici   e   vulcanologici   di   cui
all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015,  la  spesa  di  200
migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307). 
  9.  Per  le  assegnazioni  alle  Universita'  per  spese   inerenti
l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, di  cui
all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015,  la  spesa  di  143
migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313). 
  10. Per le finalita' di cui all'articolo 73, comma 2,  della  legge
regionale  15  maggio  2013,  n.  9   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2015,  la
spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576). 
  11. Per le finalita' di cui all'articolo 12 della  legge  regionale
16 maggio 1978, n. 8  e'  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3  -  capitolo
473709). 
  12.  Per  la  concessione  di  contributi  alle  societa'  sportive
professionistiche,    semiprofessionistiche    e     dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie A e  di  serie  B,  gia'
previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio
1984, n. 31, e' autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2015,  la
spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710). 
  13. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c),
della legge regionale 15 maggio  1991,  n.  27  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 350 migliaia di  euro  (UPB
1.2.1.3.2 - capitolo 105703). 
  14. Per le finalita' di cui alla legge regionale 1  febbraio  2006,
n. 5 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 300 migliaia di  euro  (UPB
13.2.1.3.7 - capitolo 377762). 
  15. Per le finalita' dell'articolo  57  della  legge  regionale  12
agosto 2014,  n.  21  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzata  la  spesa  di  250  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2015 (UPB 8.2.1.1.2 - capitolo 272531). 
  16. Per le finalita' dell'articolo 1 della legge regionale 5  marzo
1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la
spesa di 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario  2015  (UPB
3.2.1.3.3 - capitolo 377735). 
  17. Per le finalita' di cui all'articolo 195, comma 3, della  legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il  dipartimento  regionale  degli
affari extraregionali e'  autorizzato  ad  erogare,  per  l'esercizio
finanziario 2015, la somma di 350 migliaia di euro. 
  18. Per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge regionale 20
novembre 2008, n. 16  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2015,  la  spesa  di  100
migliaia di euro (UPB 10.4.1.3.99 - cap. 348111). 
  19. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed
integrazioni e' autorizzata, per  l'esercizio  finanziario  2015,  la
somma di 300 migliaia di euro (cap. 377703). 
  20. Per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015,
la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 3.2.2.6.3 - cap. 776016). 
  21. Per  le  finalita'  dell'articolo  38,  comma  4,  della  legge
regionale  18  maggio  1996,  n.  33  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2015,  la
spesa di 500 migliaia di euro. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.99, capitolo
215734,  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario
medesimo.