Art. 42 
 
        Utilizzazione di fondi a favore di attivita' sportive 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale  13
gennaio 2015,  n.  3  si  applicano  anche  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, a  valere
sui finanziamenti del capitolo 473709 del bilancio della Regione  per
l'esercizio finanziario 2014.