Art. 44 Aiuti alle associazioni allevatori per la tenuta dei libri genealogici 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'attuazione dei controlli funzionali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e' autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute e aderenti all'associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 2. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea in materia: a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici; b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli eseguiti dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualita' del latte. 3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 2.300 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).