Art. 46 
 
Disposizioni  in  favore  dei  comuni  per  fronteggiare   situazioni
                   emergenziali nel settore idrico 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 2  delle  legge  regionale  13  gennaio
2015, n.  3,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "A  tal  fine  il
Dipartimento regionale dell'acqua e  dei  rifiuti  e'  autorizzato  a
trasferire contributi a fondo perduto ai comuni  interessati  o  alle
loro forme associative gia' costituite ai sensi dell'articolo 9 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.". 
  2. Al comma 4 dell'articolo 2 delle legge regionale n.  3/2015,  le
parole "30 aprile 2015" sono sostituite  con  le  parole  "30  giugno
2015".