Art. 49 Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione 1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unita' operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unita' operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 27. Ai fini della predetta riduzione si tiene conto delle esigenze prioritarie connesse ai processi di gestione, rendicontazione, certificazione e controllo della spesa a valere sui fondi extraregionali. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro relativo all'incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali, come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza. 2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni di personale rilevati dal dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e' rideterminata in numero di 1.736 unita'. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica e' annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. 4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione di cui all'articolo 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2010, n. 312235 e' rideterminata in numero di 13.551 unita', distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella: Categoria "D" 4.621 Categoria "C" 3.847 Categoria "B" 2.256 Categoria "A" 2.827 Totale personale del comparto non dirigenziale 13.551 Tale dotazione organica e' annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 del 90 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. 5. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana e' ride-terminata in numero di 1.250 unita' distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella: Categoria "D" 223 Categoria "C" 1.001 Categoria "B" 26 Totale 1.250 Tale dotazione organica e' annualmente ridotta per il biennio 2016-2017 in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente e, per il triennio 2018-2020, in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente. 6. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo. 7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati. 8. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "strutture intermedie", sono aggiunte le seguenti "e delle unita' operative di base" e sono soppresse le parole "resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unita' operative di base e uffici semplici". 9. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9. 10. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. 11. L'Amministrazione regionale, previa verifica delle proprie esigenze funzionali, a decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di figure professionali munite di diploma di laurea specialistica o magistrale nei limiti del 10 per cento dei soggetti collocati in quiescenza per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 nonche', nell'ambito della medesima percentuale e nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche degli uffici stampa, per il reclutamento di operatori dell'informazione professionale e della comunicazione istituzionale iscritti all'ordine dei giornalisti. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico gia' conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali piu' favorevoli. 13. L'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, e' abrogato. 14. In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilita' nel pubblico impiego, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale puo' essere trasferito, all'interno dell'Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. 15. Le unita' operative di base prive di titolare sono affidate ad interim, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unita' operativa di base e' incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico. 16. L'incarico ad interim di una struttura amministrativa intermedia puo' essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed e' calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim. L'incarico ad interim per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti piu' favorevoli. 17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti. 18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l'indennita' integrativa speciale e l'indennita' di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennita' o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva. 19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti piu' favorevoli. 20. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza. 21. A decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2016, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale e' quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri. 22. Con apposito accordo quadro sono definite le modalita' per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e negli enti e societa' che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro. 23. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione del comma 5. 24. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e' sostituito dal seguente: "9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennita' di vacanza contrattuale gia' riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva e' dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria". Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' abrogato. 25. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 10/2000 sono soppresse le parole "e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, gia' previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e' ridotto a due incarichi e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati fino alla loro naturale scadenza. 27. A decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed e' comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio. 28. Le Autorita' di Gestione dei programmi regionali comunitari cofinanziati dal FESR e dal FSE d'intesa con il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvedono ad attivare un piano di formazione per il personale dell'Amministrazione regionale finalizzato al rafforzamento delle competenze nel settore dei fondi strutturali, comunitari e delle politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse del FSE. Il personale cosi' formato e' destinato prioritariamente alle Unita' di monitoraggio e controllo della spesa comunitaria operanti nei Dipartimenti regionali, agli uffici competenti per le operazioni (UCO) che si occupano della gestione dei fondi extraregionali, e agli Uffici speciali dell'Autorita' di certificazione e dell'Autorita' di audit. 29. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica oggetto di preventiva informativa sindacale, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate le attivita' lavorative da garantire con continuita' nel-l'interesse dell'utenza o per lo svolgimento di servizi strumentali essenziali per l'intera amministrazione, per le quali deve farsi ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente contratto collettivo. 30. Il fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l'esercizio finanziario 2015 e' ridotto dell'importo di 1.000 migliaia di euro.