Art. 5 
 
                      Accantonamenti tributari 
 
  1. Il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della
Regione, complessivamente determinato in 1.385.383 migliaia  di  euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per effetto dell'ulteriore
onere previsto dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, e' ridotto di 98.638 migliaia di euro annui per effetto
dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella  seduta  del
26 febbraio 2015. 
  2. All'onere di  cui  al  comma  1,  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2015, 2016 e 2017, si provvede quanto a  673.548  migliaia
di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione  ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  e
successive modifiche ed integrazioni, e quanto a 613.197 migliaia  di
euro con risorse a carico del bilancio  regionale  (UPB  4.3.1.5.4  -
capitolo 219213). 
  3. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio  2014,  n.  5  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 1 le parole "gli  esercizi  finanziari  20142016"  sono
sostituite con le parole "l'anno 2014" e  le  parole  "e  in  979.004
migliaia di euro per l'anno 2016" sono abrogate; 
  b) al comma 2 lettera b) le parole "e 400 milioni di euro annui per
l'anno 2016" sono soppresse e le parole "il triennio 2014-2016"  sono
sostituite con le parole "l'anno 2014"; 
  c) la lettera c) e' soppressa. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale  13  gennaio
2015, n. 3 sono abrogati.