Art. 59 
 
Biglietti e servizi a pagamento nelle aree naturali  protette  e  nei
                          demani forestali 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Assessore regionale per il territorio  e  l'ambiente
emana un decreto di istituzione di biglietti e  servizi  a  pagamento
delle aree naturali protette e dei demani forestali.