Art. 6 
 
    Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 
 
  1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma  1,  della
legge regionale 28 gennaio 2014, n.  5,  gia'  rideterminata  con  il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.  3,
e' stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio  finanziario
2015. Conseguentemente e' ulteriormente rideterminata  l'aliquota  di
compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi  effettivamente
riscossa di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  della  medesima  legge
regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Al comma l dell'articolo 6 della legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed  integrazioni,  dopo  le  parole  "azioni  di
interesse  comune"  e'  aggiunto  il  seguente  periodo  ",  pena  la
restituzione nell'esercizio finanziario successivo  delle  somme  non
utilizzate secondo tali modalita'.". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge  regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: 
  "3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali  e
la funzione pubblica,  di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie  locali,
sono stabilite entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  l'aliquota  di
contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni
e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto  Fondo,  al
netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.
3, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) dimensione demografica; 
  b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento  e  in
diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore  a  5.000
abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione
di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro; 
  c) minore capacita' fiscale in relazione al  gettito  dell'IRPEF  e
dell'IMU; 
  d) esigenze di spesa delle isole minori per  il  trasporto  rifiuti
via mare, garantendo un'assegnazione  di  parte  corrente  che  copra
interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 
  e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta  nell'anno  precedente
per: 
  1)  il  trasporto  interurbano  degli  alunni  delle  scuole  medie
superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale  26  maggio
1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente  per
le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 
  2)  la  gestione  degli  asili  nido  nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti; 
  3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia
municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge  regionale
1 agosto 1990, n. 17; 
  f) sostenere le  iniziative  di  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  in  presenza  di  comprovate  situazioni   di   difficolta'
finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai  comuni  che
hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; 
  g) capacita' di riscossione; 
  h) tasso di emigrazione superiore al 50 per  cento,  calcolato  per
ogni comune come rapporto tra il numero  complessivo  degli  iscritti
all'anagrafe italiani residenti  all'estero  (AIRE)  al  31  dicembre
dell'anno precedente e la popolazione residente.". 
  4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti  dei  comuni  previsto
dell'articolo  6,  comma  5,  della  legge  regionale  n.  5/2014   e
successive modifiche  ed  integrazioni,  e'  determinato  in  115.000
migliaia di euro. 
  5. Per le finalita' di  cui  agli  articoli  8  e  10  della  legge
regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni
e' autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalita'  di
cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche
ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 2.000  migliaia  di  euro.
Agli  oneri  derivanti   dal-l'applicazione   del   presente   comma,
quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si  provvede
a valere sulle risorse di cui al comma 4. 
  6. All'articolo 6 della legge  regionale  n.  5/2014  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  dopo  il  comma  7-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "7-quater. Nelle more dell'inserimento nel  programma  di  servizio
dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015,  a  valere  sul
Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma  di  1.200  migliaia  di
euro e' destinata al  comune  di  Comiso  al  fine  di  garantire  la
continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.". 
  7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale  n.  5/2014  e
successive modifiche e integrazioni le parole  "in  proporzione  alle
somme richieste e incorporate nei rispettivi piani  di  riequilibrio"
sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati  con
decreto  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica, previo parere della  Conferenza  Regione-autonomie
locali.". 
  8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche  ed  integrazioni,  per
far  fronte  alla  collocazione  in  disponibilita'   del   personale
dipendente degli enti locali  i  quali,  entro  il  30  giugno  2015,
abbiano  accertato  e  dichiarato  la  condizione  di  dissesto   per
l'esercizio  finanziario  2014,  e'  previsto,   per   gli   esercizi
finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000  migliaia  di
euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge
regionale n. 5/2014  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per
integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi  del
decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014. 
  9. In favore dei comuni dichiarati in dissesto ovvero che lo  siano
stati nell'ultimo quinquennio, per far fronte agli effetti  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6,
della  legge  regionale  n.  5/2014   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, il  contributo  annuale  della  Regione,  per  tutti  i
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  di  cui  alla  previgente
legislazione regionale, e' elevato al cento per cento, e comunque non
puo' essere superiore al  corrispettivo  liquidato  ad  ogni  singolo
lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro  da
iscrivere  su  apposito  capitolo  del  bilancio  della  Regione  per
l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di  cui  al
comma 1. 
  10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole "gli  enti  di  cui  all'articolo  1"  sono
sostituite dalle parole  "e  i  suoi  enti  e  organismi  strumentali
esclusi gli enti di cui al Titolo II"; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per  gli  enti  locali  e  per  i  relativi  enti  e  organismi
strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  su  decorrenza  e  modalita'  di  applicazione   delle
relative  disposizioni,  da  avviarsi  comunque  a  decorrere  dall'1
gennaio 2016.". 
  11. In considerazione delle particolari difficolta' finanziarie del
comparto degli enti locali, il dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari
di contributi straordinari  e  previa  autorizzazione  dell'Assessore
regionale per le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica,  puo'
provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme gia' erogate nelle
ipotesi in cui dalla rendicontazione,  presentata  oltre  il  termine
previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed  integrazioni  risulti  che  le  stesse
siano state utilizzate per le previste finalita'. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11,  e'  autorizzata  la  spesa  di  500
migliaia di euro per  l'esercizio  finanziario  2015  in  favore  del
comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.