Art. 6 Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni 1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, gia' rideterminata con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, e' stabilita in 357.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015. Conseguentemente e' ulteriormente rideterminata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi effettivamente riscossa di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al comma l dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "azioni di interesse comune" e' aggiunto il seguente periodo ", pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalita'.". 3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: "3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, sono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo, al netto, per l'esercizio finanziario 2015, delle destinazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) dimensione demografica; b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento e in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a 100.000 migliaia di euro; c) minore capacita' fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU; d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo un'assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per: 1) il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente; 2) la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 3) il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17; f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficolta' finanziaria, destinando almeno 1.500 migliaia di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; g) capacita' di riscossione; h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente.". 4. Per l'anno 2015 il Fondo per investimenti dei comuni previsto dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e' determinato in 115.000 migliaia di euro. 5. Per le finalita' di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 650 migliaia di euro. Per le finalita' di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro. Agli oneri derivanti dal-l'applicazione del presente comma, quantificati complessivamente in 2.650 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4. 6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente: "7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro e' destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.". 7. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni le parole "in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio" sono sostituite dalle parole "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali.". 8. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alla collocazione in disponibilita' del personale dipendente degli enti locali i quali, entro il 30 giugno 2015, abbiano accertato e dichiarato la condizione di dissesto per l'esercizio finanziario 2014, e' previsto, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, uno stanziamento di 2.000 migliaia di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per integrare i posti delle piante organiche rideterminate, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 24 luglio 2014. 9. In favore dei comuni dichiarati in dissesto ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio, per far fronte agli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il contributo annuale della Regione, per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alla previgente legislazione regionale, e' elevato al cento per cento, e comunque non puo' essere superiore al corrispettivo liquidato ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1. 10. All'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "gli enti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle parole "e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalita' di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dall'1 gennaio 2016.". 11. In considerazione delle particolari difficolta' finanziarie del comparto degli enti locali, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, su richiesta delle enti assegnatari di contributi straordinari e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, puo' provvedere a riassegnare allo stesso ente le somme gia' erogate nelle ipotesi in cui dalla rendicontazione, presentata oltre il termine previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni risulti che le stesse siano state utilizzate per le previste finalita'. 12. Per le finalita' di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 in favore del comune di Lipari, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1.