Art. 60 Azioni di miglioramento della valorizzazione, fruizione e tutela dei luoghi della cultura. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, e' approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, sentito l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e le organizzazioni sindacali, il calendario della fruizione e degli accessi ai luoghi della cultura regionali. 2. In considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo economico regionale, il calendario di cui al comma 1 assume come obiettivo prioritario la piu' ampia estensione dei periodi di apertura dei siti e dei musei, tenuto conto delle iniziative programmate, dei flussi di visitatori e delle risorse disponibili. 3. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 29, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana puo' fare ricorso, in via provvisoria e limitatamente alla pianificazione annuale delle aperture dell'anno 2015, alle procedure di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal comma 32 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 127, sono soppresse le parole "direttamente" e "con cadenza trimestrale"; al secondo periodo del medesimo comma 1 sono soppresse le parole da "in occasione" a "piu' enti". 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10/1999 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Il versamento e' effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota e' erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate. 1-ter. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalita' indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana.". 6. Per l'esercizio finanziario 2015 il 10 per cento dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso e servizi a pagamento che affluiscono ai bilanci dei parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e' versato in entrata al bilancio della Regione a titolo di concorso alle spese del personale dei parchi. 7. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel titolo secondo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana sono individuate le forme di coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, imparzialita', economicita' e massima semplificazione. Le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura sono introitate in apposito capitolo di bilancio e assegnate all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana. 8. Al fine di introdurre nuove modalita' di fruizione dei beni culturali e nuove conseguenti configurazioni dei prezzi di accesso ai musei ed ai siti della cultura, il comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/1999 puo' essere integrato fino a due esperti in economia dei beni culturali, e in economia del turismo, designati dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana, senza diritto di voto e con funzioni di supporto, approfondimento e consultive. La partecipazione degli esperti e' a titolo gratuito. 9. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana e' autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per la fruizione di attivita' espositive negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione puo' prevedere l'istituzione di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla maggiorazione. Il dipartimento e', altresi', autorizzato a stipulare con enti in possesso di personalita' giuridica, aventi sede in Sicilia, convenzioni finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario, archivistico, storico e documentario di rispettiva pertinenza, da realizzarsi tramite i rispettivi archivi, biblioteche o centri per il catalogo e per il restauro, prevedendo accordi di collaborazione sull'utilizzo di personale in dotazione, senza oneri a carico del bilancio regionale. 10. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale del 2 luglio 2014, n. 16, e' sostituito dal seguente: "3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le linee guida per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.".