Art. 61 
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 1977, n.  80  in  materia  di
  composizione  del   Consiglio   regionale   dei   beni   culturali.
  Soppressione dei comitati di gestione dei Centri regionali. 
  1. Al fine  di  semplificare  lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Consiglio regionale dei beni culturali e le procedure di  nomina  dei
relativi componenti, il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale
1 agosto 1977, n. 80, come  modificato  dall'articolo  29,  comma  1,
della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 e dall'articolo 127,  comma
5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. La composizione, nel numero  massimo  di  quindici  membri,  e'
stabilita con decreto  del  Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana, previo parere della V Commissione  cultura,  formazione  e
lavoro dell'Assemblea  regionale  siciliana  e  previa  deliberazione
della Giunta regionale.". 
  2. Al primo alinea del primo  comma  dell'articolo  6  della  legge
regionale n. 80/1977 le parole da "elabora" a "presente  legge"  sono
sostituite dalle parole "fornisce indicazioni sul". 
  3. Nelle more di una revisione della  normativa  di  settore,  alla
data dell'entrata in vigore della presente legge,  sono  soppressi  i
Comitati di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale  n.
80/1977, e successive modifiche e integrazioni. Le relative  funzioni
sono   assegnate   ad   un   Commissario    straordinario    nominato
dall'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.