Art. 71 Convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali 1. Il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali stipula su richiesta dei rappresentanti dei Patti dei Sindaci "Un impegno per l'Energia (Covenant of Mayors, Committed to local sustainable energy)" convenzioni per la fornitura di biomasse o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali. Il costo per tonnellate verra' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno; relativamente all'anno 2015, il suddetto costo e' stabilito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.