Art. 71 
 
              Convenzioni per la fornitura di biomasse 
 
  o materiale cippato prodotto nei boschi demaniali 
  1. Il dipartimento regionale Azienda  regionale  foreste  demaniali
stipula su richiesta dei rappresentanti dei  Patti  dei  Sindaci  "Un
impegno  per  l'Energia  (Covenant  of  Mayors,  Committed  to  local
sustainable energy)" convenzioni  per  la  fornitura  di  biomasse  o
materiale  cippato  prodotto  nei  boschi  demaniali.  Il  costo  per
tonnellate verra'  stabilito  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno;
relativamente all'anno 2015, il suddetto  costo  e'  stabilito  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.