Art. 74 Interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per spese di personale. 1. L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che lo stesso non trova applicazione per i soggetti gia' regolamentati, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. 2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo le previsioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1/2014, purche' gia' contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data di entrata in vigore del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a condizione che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro coi Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana nel corso della precedente legislatura.