Art. 74 
Interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014,
  n. 1 in materia di contributi ai Gruppi parlamentari per  spese  di
  personale. 
  1. L'articolo 7 della legge regionale  4  gennaio  2014,  n.  1  si
interpreta nel senso che lo  stesso  non  trova  applicazione  per  i
soggetti gia' regolamentati, alla data di  entrata  in  vigore  della
citata legge regionale, da previgenti disposizioni emanate  ai  sensi
del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. 
  2. Il trattamento previsto per i soggetti di cui al comma  1  trova
applicazione anche per i soggetti con contratto in essere secondo  le
previsioni di cui all'articolo 8 della  legge  regionale  n.  1/2014,
purche' gia' contrattualizzati presso i Gruppi parlamentari alla data
di entrata in vigore del decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  a
condizione che abbiano intrattenuto rapporti  di  lavoro  coi  Gruppi
parlamentari  dell'Assemblea  regionale  siciliana  nel  corso  della
precedente legislatura.