Art. 76 Interpretazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di estensione di garanzia di contratti stipulati dai Gruppi parlamentari. 1. L'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 si interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in esso stabiliti, la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali stipulati in data successiva da parte di Gruppi parlamentari in occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi deputati.