Art. 76 
Interpretazione dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014,
  n. 1 in materia di estensione di garanzia  di  contratti  stipulati
  dai Gruppi parlamentari. 
  1. L'articolo 8 della legge regionale  4  gennaio  2014,  n.  1  si
interpreta nel senso che entro i limiti di spesa in  esso  stabiliti,
la garanzia contrattuale prevista si estende ai rapporti contrattuali
stipulati in data successiva  da  parte  di  Gruppi  parlamentari  in
occasione di subentro, nel corso della medesima legislatura, di nuovi
deputati.