Art. 78 
 
 Contributo di esercizio al servizio funiviario del comune di Erice 
 
  1. Nell'ambito del Piano regionale  dei  trasporti  previsto  dalla
legge regionale 14 giugno 1983, n.  68,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il servizio funiviario del  comune  di  Erice,  di  cui
all'articolo 5 della suddetta legge, ancorche' di nuova  istituzione,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e'
ammesso al contributo di esercizio ai sensi degli  articoli  4  e  10
della  predetta  legge  regionale  n.  68/1983.  Il   contributo   e'
determinato utilizzando i conti economici standardizzati ed i  ricavi
presunti  gia'  stabiliti  per  i  servizi  funiviari   con   decreto
dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti del 16 febbraio 1999 (U.P.B. 8.2.1.3.1, cap. 476521). 
  2. Per le finalita' dell'articolo 5,  comma  1,  numero  4),  della
legge regionale 14 giugno n. 68/1983 e' autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2015 la spesa di 200 migliaia di euro per  l'impianto  di
funivia del comune di Erice (UPB 8.2.1.3.1, cap. 476521).