Art. 79 Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi 1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili di proprieta' degli ex consorzi Asi, realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attivita' e dei livelli occupazionali. 2. I contratti da registrarsi a cura e spese delle imprese, devono prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attivita' e mancato rispetto degli standard occupazionali. I consorzi e l'IRSAP controllano il rispetto delle predette condizioni e in caso di riscontrato inadempimento procedono alla disdetta del contratto di comodato per procedere all'assegnazione in comodato ad altre aziende, selezionate secondo graduatorie di merito, che garantiscano piu' alti indici occupazionali mediante la presentazione di piani d'impresa che documentino l'impatto occupazionale, i mercati di sbocco e la capacita' finanziaria per far fronte ai nuovi investimenti. Analogamente devono essere stipulati i contratti per l'assegnazione degli immobili ancora liberi a nuove imprese. 3. Le imprese insediate o da insediarsi presso gli immobili degli ex consorzi sono tenute al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. Resta confermato il diritto di prelazione in favore delle imprese insediate in caso di vendita degli immobili. La vendita puo' avvenire anche utilizzando l'istituto della vendita con patto di riservato dominio per la durata di venti anni e con pagamento degli interessi legali maturati in sede di pagamento dell'ultima rata annuale. La valutazione dell'immobile al momento della vendita e' pari al cinquanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge. I pagamenti effettuati da imprenditori gia' insediati negli immobili degli ex consorzi Asi, mediante il medesimo istituto del patto con riservato dominio, sono portati in compensazione e ricontrattualizzati secondo le superiori modalita'.