Art. 8 Livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali 1. Al fine di garantire la trasparenza e la razionalizzazione della spesa pubblica locale nonche' il progressivo superamento del criterio della spesa storica nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dall'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'Amministrazione regionale, con il concorso delle autonomie locali, determina i fabbisogni standard di comuni e liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente alle stesse connesse. 2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali, sono definite le disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard dei comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle funzioni fondamentali.