Art. 81 
 
Riduzione  degli  oneri  concessori  per  l'adozione  di  sistemi  di
                  isolamento o dissipazione sismica 
 
  1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e'  cosi'
sostituito: 
  "Art. 7 - 1. L'adozione di sistemi di isolamento  e/o  dissipazione
sismica nelle costruzioni  sia  nuove  che  derivanti  da  precedenti
demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento  degli  oneri
concessori che si aggiunge a  quella  prevista  dall'articolo  4.  La
medesima riduzione si applica anche nel  caso  di  adozione  di  tali
sistemi   nell'ambito   di   interventi   sul   patrimonio   edilizio
esistente.".