Art. 81 Riduzione degli oneri concessori per l'adozione di sistemi di isolamento o dissipazione sismica 1. L'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e' cosi' sostituito: "Art. 7 - 1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle costruzioni sia nuove che derivanti da precedenti demolizioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.".