Art. 83 Attivita' di estrazione di giacimenti minerari di cava 1. L'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' dovuto un canone di produzione annuo che e' commisurato alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Esso e' ottenuto sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di superfici e di volumi autorizzati riportati nelle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' le tariffe devono essere aggiornate ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT. 3. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, definisce, con proprio decreto, le modalita' applicative e di controllo del pagamento dei canoni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 4. I canoni di produzione sono destinati per il 50 per cento al comune in cui ricade l'area di cava e per il 50 per cento sono versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano interessati piu' comuni, la quota del 50 per cento e' ripartita sulla base della superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune. 5. I comuni destinatari delle quote di canone di cui al comma 4 impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una quota non inferiore al 50% delle suddette risorse e' riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attivita' estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali. 6. In caso di sospensione dei lavori di coltivazione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al periodo di sospensione non e' dovuta. Eventuali periodi di attivita' estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi. 7. Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta l'applicazione degli interessi legali. 8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.".