Art. 83 
 
       Attivita' di estrazione di giacimenti minerari di cava 
 
  1. L'articolo 12 della legge regionale 15  maggio  2013,  n.  9  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 12. - 1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e'  dovuto  un  canone  di  produzione  annuo  che  e'
commisurato  alla  superficie  dell'area  coltivabile  ed  ai  volumi
autorizzati  della  cava.  Esso  e'  ottenuto  sommando  gli  importi
corrispondenti agli scaglioni di superfici e  di  volumi  autorizzati
riportati nelle seguenti tabelle: 
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i  servizi
di pubblica utilita' le tariffe devono  essere  aggiornate  ogni  due
anni sulla base dell'indice ISTAT. 
  3. L'Assessore regionale per l'energia ed  i  servizi  di  pubblica
utilita',  sentita  la  Conferenza  permanente  Regione  -  autonomie
locali, definisce, con proprio decreto, le modalita' applicative e di
controllo  del  pagamento  dei   canoni   entro   90   giorni   dalla
pubblicazione della presente legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana. 
  4. I canoni di produzione sono destinati per il  50  per  cento  al
comune in cui ricade l'area di cava  e  per  il  50  per  cento  sono
versati in entrata nel bilancio regionale. Qualora siano  interessati
piu' comuni, la quota del 50 per cento e' ripartita sulla base  della
superficie dell'area di cava ricadente in ciascun comune. 
  5. I comuni destinatari delle quote di canone di  cui  al  comma  4
impiegano le somme esclusivamente per interventi infrastrutturali  di
recupero,  riqualificazione  e  valorizzazione  del  territorio,  del
tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Una
quota non inferiore al 50% delle suddette risorse e'  riservata  agli
interventi   di   manutenzione   e   valorizzazione   ambientale   ed
infrastrutturale connessi all'attivita' estrattiva o su beni immobili
confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali. 
  6. In caso di sospensione  dei  lavori  di  coltivazione  ai  sensi
dell'articolo 24 della legge regionale 9  dicembre  1980,  n.  127  e
successive modifiche ed integrazioni, la quota dei canoni relativa al
periodo di sospensione non e' dovuta. Eventuali periodi di  attivita'
estrattiva inferiori all'anno solare sono calcolati per dodicesimi. 
  7.   Il   ritardato   pagamento   delle   somme   dovute   comporta
l'applicazione degli interessi legali. 
  8. Le presenti disposizioni si applicano anche per il  calcolo  del
pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.".