Art. 85 
 
Norme  in  materia  di  personale  medico  titolare  di  rapporti  di
                      continuita' assistenziale 
 
  1.  Il  personale  medico,  titolare  di  rapporti  di  continuita'
assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della  Commissione
medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento
delle invalidita' civili, e' stato assegnato, da almeno quattro anni,
a servizi propri di  aziende  del  Servizio  sanitario  regionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
collocato nell'organico dell'Azienda presso cui  presta  servizio  ed
alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro,
nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.