Art. 88 Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili 1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle acque minerali, naturali e di sorgente per fini pubblici idropotabili e' prioritario rispetto all'utilizzo industriale. 2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata la necessita' dell'uso di acqua minerale a fini idropotabili, ne determina la portata necessaria al fabbisogno della popolazione, identifica i relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle more che si ripristinino le condizioni previste dal Piano regionale degli acquedotti, e quindi per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione. 3. Il titolare della concessione di acqua minerale e' tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie pari a 48 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non inferiore comunque a 2.500 euro, da corrispondere anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo di produzione, commisurato alla quantita' di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione. 4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita'.