Art. 88 
 
          Utilizzo di acque minerali per fini idropotabili 
 
  1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 97  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  l'utilizzo  delle  acque
minerali, naturali e di sorgente per fini  pubblici  idropotabili  e'
prioritario rispetto all'utilizzo industriale. 
  2. Il competente Ufficio del Genio civile, valutata  la  necessita'
dell'uso di acqua minerale  a  fini  idropotabili,  ne  determina  la
portata necessaria al  fabbisogno  della  popolazione,  identifica  i
relativi pozzi e/o sorgenti e, nelle  more  che  si  ripristinino  le
condizioni previste dal Piano regionale degli  acquedotti,  e  quindi
per un periodo transitorio, provvede al rilascio della concessione. 
  3. Il titolare della concessione di  acqua  minerale  e'  tenuto  a
corrispondere alla Regione un canone annuo di superficie  pari  a  48
euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie concessa, non
inferiore comunque a 2.500  euro,  da  corrispondere  anticipatamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, ed un canone annuo  di  produzione,
commisurato alla quantita' di acqua emunta, pari a 0,03 euro per ogni
metro cubo, da corrispondere entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello di produzione. 
  4. I canoni di cui al comma 3 sono aggiornati ogni due  anni  sulla
base dell'indice ISTAT con provvedimento dell'Assessore regionale per
l'energia e i servizi di pubblica utilita'.