Art. 90 
 
Rendicontazione dei costi per progetti formativi del CIAPI di Priolo 
 
  1. Per le attivita' formative erogate dal CIAPI di Priolo Gargallo,
ivi incluse quelle in corso di esecuzione alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, in sede  di  rendicontazione  dei  costi
sostenuti per la realizzazione dei relativi progetti formativi, trova
applicazione il sistema di riconoscimento dei  costi  reali,  di  cui
all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive
modifiche ed integrazioni, comunque entro  i  limiti  previsti  dalla
normativa nazionale ed europea di finanziamento.