Art. 90 Rendicontazione dei costi per progetti formativi del CIAPI di Priolo 1. Per le attivita' formative erogate dal CIAPI di Priolo Gargallo, ivi incluse quelle in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei relativi progetti formativi, trova applicazione il sistema di riconoscimento dei costi reali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, comunque entro i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea di finanziamento.