Art. 91 
 
Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare  il  rilascio   delle   autorizzazioni
ambientali con conseguente incremento  delle  entrate  finanziarie  e
dello sviluppo economico, con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio  e  l'ambiente  e'  istituita  una   Commissione   tecnica
specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie  per
il rilascio di  tutte  le  autorizzazioni  ambientali  di  competenza
regionale, previa delibera di Giunta che ne fissa i  criteri  per  la
costituzione. 
  2. Per quanto non  espressamente  integrato  dalla  presente  legge
trova  applicazione  il  Codice  dell'ambiente  di  cui  al   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  3. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri
relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione  di
Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed  alla
Autorizzazione Integrata Ambientale, le tariffe dovute dai proponenti
e dalle autorita' procedenti, vengono determinate  come  da  seguente
allegato: 
    
 
                                                             Allegato 
  Definizione  delle  tariffe  regionali,  a  copertura  delle  spese
istruttorie per il rilascio  di  autorizzazioni  ambientali  poste  a
carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorita'  competenti
al momento dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione. 
  La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione  di
un importo fisso e di uno variabile, differenziato  in  relazione  al
tipo di procedimento attivato, come indicato nel seguente prospetto: 
    
 
=====================================================================
|        PROCEDIMENTO         |   QUOTA FISSA    | QUOTA VARIABILE  |
+=============================+==================+==================+
|Verifica di assoggettabilita'|                  |                  |
|  a VAS art. 12, D.Lgs. n.   |                  |                  |
|          152/2006           |    € 1.000,00    |      nulla       |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|Verifica di assoggettabilita'|                  |                  |
|   a VIA art. 20, D.Lgs n.   |                  |+ 0.4 per 1000 del|
|          152/2006           |    € 2.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|   Valutazione ambientale    |                  |                  |
|strategica - art. 13, D.Lgs. |                  |                  |
|         n. 152/2006         |    € 5.000,00    |      nulla       |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|    Valutazione d'impatto    |                  |                  |
|ambientale art. 23, D.Lgs. n.|                  | +1 per 1000 del  |
|          152/2006           |    € 3.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|  Valutazione di incidenza   |                  |                  |
|         ambientale          |    € 2.000,00    |      nulla       |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|   Procedura integrata di    |                  |                  |
|Verifica di assoggettabilita'|                  |                  |
|a VAS e Verifica di incidenza|                  |                  |
|         ambientale          |    € 3.000,00    |      nulla       |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|Procedura integrata di VIA e |                  |                  |
|    Verifica di incidenza    |                  | +1 per 1000 del  |
|         ambientale          |    € 5.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|Procedura integrata di VAS e |                  |                  |
|    Verifica di incidenza    |                  |                  |
|         ambientale          |    € 7.000,00    |       nulla      |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|   Procedura integrata di    |                  |                  |
|Verifica di assoggettabilita'|                  |                  |
|a VIA e Verifica di incidenza|                  |+ 0.4 per 1000 del|
|         ambientale          |    € 4.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
| Procedura unificata VAS/VIA |                  | +1 per 1000 del  |
|           (porti)           |    € 8.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
| Procedura di Autorizzazione |                  |+ 0.5 per 1000 del|
|    Integrata Aambientale    |    € 5.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
|                             |                  |+1.5 per 1000 del |
| Procedura unificata AIA/VIA |    € 8.000,00    |valore dell'opera |
+-----------------------------+------------------+------------------+
 
  4. Con decorrenza dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le istanze inoltrate all'autorita' procedente per il  rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al  presente  articolo  devono
essere corredate, pena il  non  avvio  dell'iter  istruttorio,  della
certificazione di  avvenuto  versamento  della  relativa  tariffa  di
riferimento. 
  5. In caso di VAS su strumenti di pianificazione territoriale  sono
tenuti al relativo versamento tutte  le  amministrazioni  competenti,
ovvero i privati che presentano i relativi piani, in conformita' alla
vigente legislazione.  Al  solo  scopo  di  incentivare  il  corretto
governo del territorio per le realta' territoriali  minori  la  quota
fissa prevista per la procedura di VAS  sugli  strumenti  urbanistici
dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e' ridotta della
meta'. 
  6. Sono abrogati l'articolo 51 della  legge  regionale  8  febbraio
2007, n. 2, l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n.  4
e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 13, comma 2, della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e l'articolo 6,  commi  24  e
25, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.