Art. 95 Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani e delle imprese agricole. 1. Ad integrazione del Fondo unico a gestione separata, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' disposto uno stanziamento pluriennale dal 2015 al 2019, nella misura di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario da destinare quanto a 1.200 migliaia di euro agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (UPB 2.2.2.7.1 - capitolo 745606) e per 800 migliaia di euro alle finalita' dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 10.2.2.7.99 - capitolo 545601). 2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, un limite di impegno quinquennale di 2.000 migliaia di euro.