Art. 96 
 
                       Fondi globali e tabelle 
 
  1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di  cui  all'articolo
10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive  modifiche
ed integrazioni, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi
che  si  perfezionano  dopo  l'approvazione  del  bilancio,   restano
determinati per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  nelle  misure
indicate nelle Tabelle  'A'  e  'B'  allegate  alla  presente  legge,
rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti  e
per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  c),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio  per  l'eventuale
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di spese in conto  capitale
autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente  esercizio
finanziario  sia  previsto  uno  stanziamento  di  competenza,   sono
stabilite negli importi  indicati,  per  l'anno  2014,  nell'allegata
Tabella 'C'. 
  3. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  d),  della  legge
regionale n. 10/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate  dalle  leggi  indicate  nell'allegata
Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno  degli
anni 2015, 2016 e 2017, nella tabella medesima. 
  4. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale n. 10/1999  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi  a  carattere  pluriennale
indicate nell'allegata tabella  'E'  sono  rimodulate  degli  importi
stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 nella
tabella medesima. 
  5. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  f),  della  legge
regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi
di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate. 
  6. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  g),  della  legge
regionale n. 10/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la  cui
quantificazione e' demandata alla legge finanziaria sono  determinati
nell'allegata Tabella 'G'. 
  7. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  i),  della  legge
regionale n. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le spese
autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo  200,  comma
1, della legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'. 
  8. Ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera  l),  della  legge
regionale n. 10/1999 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  gli
importi  dei  nuovi  limiti  di  impegno  per  ciascuno  degli   anni
considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno  di
decorrenza e  dell'anno  terminale,  sono  determinati  nell'allegata
Tabella 'L'. 
  9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge  31  dicembre
2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le  disposizioni
della presente legge che comportano  nuove  o  maggiori  spese  hanno
effetto entro i limiti della spesa  espressamente  autorizzata  dalle
relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione
siciliana, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di spesa. Le disposizioni recanti espresse  autorizzazioni  di  spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data.